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Attestazione di attività svolte dai conducenti dei mezzi pesanti |
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Oggetto: Attestazione di attività svolte dai conducenti dei mezzi pesanti - nuovo modello divulgato dalla Commissione U.E.
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Cesena, 30 dicembre 2009
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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L330 del 16 Dicembre scorso), è stato pubblicato il nuovo modello per l’attestazione delle attività del conducente, elaborato dalla Commissione U.E nel corso della seduta del 14 Dicembre u.s. Il nuovo modello sostituisce quello in vigore dal 2007 (decisione della Commissione U.E del 12 Aprile 2007), che in questi due anni di vita ha originato una serie di problemi dovuti, in gran parte, all’impossibilità per l’autista di poter giustificare la mancanza, a bordo, delle registrazioni dei tempi di guida e di riposo degli ultimi 28 giorni, per eventi diversi dalla guida di un mezzo escluso dall’applicazione dei predetti tempi, dalla malattia o dalle ferie.
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La Commissione ha inteso porre rimedio a quanto sopra e, per questa ragione, ha approvato il nuovo modulo che introduce ora ben 6 motivi che possono giustificare l’assenza, sul mezzo, di alcune registrazioni dei suddetti tempi di guida e di riposo. In particolare, i punti dal 14 al 19 fanno riferimento alle seguenti cause:
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era assente per malattia; |
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era in ferie; |
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era in congedo o in recupero; |
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era alla guida di un veicolo non rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’accordo AETS; |
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eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida; |
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era disponibile. |
Come nella precedente versione, per ogni modulo può essere riportata soltanto una delle predette cause.
Restano valide tutte le ulteriori formalità legate a questo modello, con particolare riferimento:
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alla compilazione a macchina ed alla firma, da parte del conducente e dell’impresa, prima che l’operazione di trasporto abbia inizio; |
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alla conservazione a bordo del veicolo. L’autista deve portarlo con sé per tutto il periodo oggetto di controllo su strada (ventotto giorni). |
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Alla conservazione in azienda. Dopo il periodo di utilizzo sul veicolo, il modulo va custodito per un anno insieme alle registrazioni originali del tachigrafo (art.9, comma 3 del D.lgvo 144/2008, commentato con la circolare Conftrasporto NOR08199 del 22 Settembre 2008). |
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Alla sanzione legata all’assenza del modello sul mezzo ed alla mancata conservazione per un anno nei locali dell’impresa. Si tratta della sanzione amministrativa del pagamento da 143 a 570 €uro (art. 9, commi 4 e 5 del Dl.gvo 144/08). |
Il testo della decisione della Commissione, con annesso il nuovo modello è disponibile, per gli utenti registrati, nell’area normativa del sito www.fiapautotrasporti.it
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