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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 Marzo 2006 e' stata pubblicata la Legge 21 Febbraio 2006, n.102, la quale ha previsto alcune novita' in tema di sanzioni conseguenti a sinistri stradali con danni a persone, che possono essere cosi' sintetizzate:
a) Aumento del periodo di sospensione della patente e della reclusione del soggetto, in caso di lesioni personali e di omicidio colposo. La Legge in commento, nella quasi totalita' dei casi, ha aumentato la durata della sospensione della patente e della reclusione, previste per i reati di Lesioni personali colpose e di Omicidio colposo commessi in occasione di un incidente stradale, secondo le modalita' elencate nella seguente tabella
SOSPENSIONE DELLA PATENTE REATO CONTESTATO PRECEDENTE NORMATIVA NUOVA NORMATIVA Lesione Colposa Da 15 giorni a 3 mesi Da 15 giorni a 3 mesi Lesione Colposa grave o gravissima Da 1 a 6 mesi Fino a 2 anni Omicidio Colposo Da 2 mesi ad 1 anno Fino a 4 anni, con diminuzione fino ad un terzo nel caso di patteggiamento della pena, ai sensi degli artt. 444 e ss del Codice Penale.
RECLUSIONE (*) REATO CONTESTATO PRECEDENTE NORMATIVA NUOVA NORMATIVA Lesione colposa grave Da 2 a 6 mesi, o multa da Euro 206 ad Euro 619 Da 3 mesi ad 1 anno, o multa da Euro 500 ad Euro 2.000 Lesione Colposa gravissima Da 6 mesi a 2 anni o multa da Euro 619 ad Euro 1.239 Da 1 a 3 anni Omicidio Colposo Da 1 a 5 anni Da 2 a 5 anni (*) queste sanzioni si applicano anche per le lesioni personali colpose, provocate dall'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (vedi artt. 589 e 590 del Codice Penale).
Per quanto riguarda la condanna alla reclusione, occorre aggiungere che le nuove disposizioni danno facolta' al Giudice di applicare, nei confronti del condannato, anche la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilita'. Tale sanzione, prevede il nuovo art.224 bis del c.d.s, consiste nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita', da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
b) Applicazione del rito del lavoro. Un'altra importante novità introdotta dalla Legge in esame, riguarda l'applicazione delle disposizioni del rito del lavoro - contenute nel libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile -, alle cause di risarcimento danni per morte o lesioni provocate da incidenti stradali; per il risarcimento dei danni a cose, invece, resta applicabile il rito ordinario. Nelle intenzioni del Legislatore, l'estensione del rito del lavoro a questa tipologia di controversie, dovrebbe comportare una maggiore rapidità dell'iter processuale, permettendo di abbreviare i tempi di pronuncia della sentenza; questo perche', a differenza del rito ordinario, in quello del lavoro le parti, a pena di decadenza, devono svolgere le proprie argomentazioni e richiedere i mezzi di prova esclusivamente nei rispettivi atti introduttivi del giudizio ricorso per l'attore- memoria difensiva per il convenuto, e non nel corso del procedimento.
c) Provvisionale in caso di incidenti stradali Nel corso della causa di risarcimento danni, il danneggiato puo' chiedere al Giudice di ottenere un anticipo della somma che, prevedibilmente, otterra' al termine della causa cd. provvisionale, pari ad una percentuale variabile tra il 30 ed il 50 per cento della medesima somma, il Giudice, a sua volta, potra' accogliere questa richiesta se, da un sommario accertamento, risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente. Occorre dire che questa norma desta qualche perplessita', visto che appare in contrasto con quanto stabilito, sullo stesso argomento, dall'art.147 del Decreto Legislativo 209 del 7 Settembre 2005 cd. Codice delle assicurazioni, di cui alcune norme sono già in vigore dallo scorso 1 Gennaio- infatti, quest'ultimo articolo stabilisce un importo maggiore della provvisionale, che può giungere fino ai 4/5 della presumibile entita' del risarcimento che sara' riconosciuto con la sentenza.
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