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Tachigrafo digitale. Trasferimento dei dati dalla carta del conducente e dall’apparecchio di control Stampa E-mail

Oggetto: Tachigrafo digitale. Trasferimento dei dati dalla carta del conducente e dall’apparecchio di controllo – Regolamento U.E n. 581/2010

Cesena, 5 luglio 2010

Tachigrafo digitale. Trasferimento dei dati dalla carta del conducente e dall’apparecchio di controllo – Regolamento U.E n. 581/2010
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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L.168 del 2 Luglio scorso, è stato pubblicato il Regolamento U.E della Commissione n. 581 del 1 Luglio 2010 (disponibile per gli utenti registrati nella sezione circolari del sito: www.trasportinforma.it, che fissa il periodo di tempo massimo per lo scarico dei dati del cronotachigrafo digitale e della carta del conducente. In particolare, l’art. 1, comma 3 del provvedimento stabilisce che tale periodo massimo non deve superare:
a) 90 giorni, per i dati trasferiti dall’apparecchio digitale;
b) 28 giorni, per i dati trasferiti dalla carta del conducente.

 

 
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